Contributi e Detrazioni

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Contributi e Detrazioni

Attualmente l’acquisto di un montascale rappresenta un vero e proprio traguardo per il raggiungimento di una nuova autonomia di movimento  e indipendenza. Sempre più spesso però questo obiettivo richiede  un investimento importante  che talvolta può risultare difficoltoso per la famiglia.  
Ad oggi  per le famiglie vi sono svariate possibilità per ottenere cospicue detrazioni e beneficiare di agevolazioni;  diritti che i nostri Consulenti Commerciali , direttamente a casa vostra e gratuitamente sapranno illustrarvi e indirizzarvi nello svolgimento corretto di tutte le pratiche.

 

- la detrazione del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
- la detrazione del 19% come spesa medica,
- l’incasso di contributi statali erogati a fondo perduto ed
- il finanziamento, per rateizzare il costo.
 
Suggeriamo,  al fine di verificare l’applicabilità di tali agevolazioni che il cliente  si rivolga  presso il proprio consulente fiscale o di rivolgersi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
 
 
  • Detrazione del 50 % per l’eliminazione delle barriere architettoniche:

la normativa italiana prevede di ottenere un rimborso pari al 50% del costo sostenuto per il bene  ai sensi della Legge 449/97 art. 16 bis del D.P.R. n. 917/86. L’impianto deve essere installato in un immobile residenziale, iscritto in catasto ed ubicato nel territorio italiano.
Limite di spesa agevolabile e percentuale di detrazione
Il limite di spesa agevolabile è normalmente fissato in 48000,00 euro per ogni unità immobiliare: con la conversione in Legge del Decreto Sviluppo, D.L 83/2012,  tale limite è stato innalzato a 96000,00 euro fino al 31 Dicembre 2018.
La detrazione spetta nella misura del 36% ma fino al 31 Dicembre 2018, questa aliquota è stata aumentata al 50%.
Le spese sostenute vanno assunte per l’importo comprensivo di IVA.
Chi può fruire della detrazione
 
Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
  • il proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell’ intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente e che l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori
.
Ripartizione della detrazione in quote annuali
La quota di spesa detraibile viene sottratta dall’IRPEF dovuta dal contribuente in 10 rate annuali di eguale importo. La prima rata viene detratta nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta, mentre le altre rate verranno detratte nei successivi 9 anni.
E’ importante verificare che la persona che godrà dell’agevolazione abbia un IRPEF netta annuale dovuta superiore alla detrazione annuale spettante: se ad esempio il contribuente ha un IRPEF netta pari a zero, non godrà di alcun risparmio fiscale; se il contribuente ha un IRPEF netta di € 500 e una detrazione annua di € 900 risparmierà solo € 500.
 
Cambio di possesso
Nel caso in cui viene venduto l'immobile prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate, salvo diverso accordo tra le parti, viene trasferito all'acquirente persona fisica dell’unità abitativa. Se il contribuente che ha eseguito l’intervento effettua la donazione dell’immobile ad un altro soggetto, il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.
In caso di decesso del titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'installazione, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
 
Cosa fare per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale con il riferimento alla norma agevolativa (art. 16-bis del D.P.R. 917/86): utilizzando l’apposito bollettino da cui risultino:
  • la causale del versamento: “pagamento acconto/saldo per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche come da fattura n° XXXX emessa da Coiro Lift
  • il codice fiscale del soggetto che paga e che intende fruire della detrazione
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore.
I contribuenti debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico.
Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari.
 
  • Detrazione del 19% come spesa medica

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92 indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, persone titolari di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento , etc etc..
La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico.
Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.
Chi ha diritto alla detrazione 
La detrazione del 19% può essere utilizzata nel caso in cui la persona presenti nel proprio Modello Unico un IRPEF netta dovuta sufficiente per godere, anche parzialmente, della detrazione spettante.
Inoltre i soggetti che hanno sostenuto la spesa per familiari disabili con patologia esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (esenzione del ticket legata alla patologia) anche se non a carico, possono portare in detrazione l’importo del 19% (art.15 comma 2 del D.P.R. n. 917/86).
Nella definizione
Iter per il recupero dei familiari rientrano il coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi, adottanti, figli e genitori. della detrazione del 19%.
La procedura prevista per il recupero fiscale del 19% è analoga a quell'applicata per le spese mediche: per fruire della detrazione è necessario presentare il Modello Unico o il Modello 730 dove verrà effettuato il calcolo della detrazione spettante. Il contribuente che ha diritto alla detrazione fiscale, dovrà conservare le fatture comprovanti le spese sostenute.
Si ricorda che la presente detrazione è alternativa a quella prevista per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Agevolazioni ai fini IVA
Si applica l’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei soggetti portatori d’handicap ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92.
Tra questi mezzi rientrano: poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, i Servoscale e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
 
  • Contributi statali erogati a fondo perduto – LEGGE 13

La Legge 13 eroga i contributi a fondo perduto a carico delle regioni e dello stato, a favore di qualsiasi soggetto che sia portatore di menomazioni o limitazioni, in cui vengono determinate diverse difficoltà evidenti, fra cui la cecità.
Chi ha diritto al contributo 
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, la legislazione italiana prevede la possibilità di concorrere a un parziale rimborso del costo sostenuto, purchè le opere siano realizzate in edifici già esistenti, a decorrere  dall’ 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 13/89 in riferimento all’art. n. 9).
La condizione dello stato di salute, non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da organismi specifici o da specialisti, ma può essere attestata semplicemente da un certificato rilasciato dal proprio medico di base. I portatori di handicap riconosciuti invalidi civili dall'Azienda Sanitaria Locale, (Legge 104) hanno il diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.
Iter per la presentazione della domanda
La presentazione della domanda riguardo la concessione dei contributi, va presentata su un apposito modulo in carta da bollo, agli uffici preposti dai comuni in cui sono ubicati gli immobili e nei quali i richiedenti abbiano ancora l’attuale residenza.
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo. Le domande devono essere presentate dalle persone che hanno difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà, nel caso in cui il costo dell’intervento sia a carico di un altro soggetto, quest’ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere la domanda stessa.
Documentazione da allegare
La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile. Deve contenere la descrizione, nonché la spesa prevista comprensiva di IVA con aliquota agevolata del 4%.
Oltre alla domanda da presentare con marca da bollo da 14,62 €, va allegata la seguente documentazione:
 1. Certificato medico in carta semplice, redatto e sottoscritto da un medico, attestante l’handicap del richiedente con indicata la patologia.
2. Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, ove risiede il richiedente, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione.
3. Per avvalersi del diritto di precedenza nella graduatoria, allegare copia del verbale d’invalidità totale. Legge 104. Viene rilasciato dall'ASL.
4. Descrizione sommaria delle opere da realizzare fornita di importo della spesa prevista, comprensiva di I.V.A. (4%)
5. Fotocopia del documento d’identità (fronte e retro) del dichiarante e del beneficiario del contributo, fotocopia del codice fiscale di entrambi.
6. Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall’Amministratore, con indicato il nominativo e l’indirizzo dell’Amministratore, se le spese sono sostenute dal condominio.
7. Atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’abitazione in locazione).
8. Atto di tutela.
La graduatoria viene definita solamente in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e il diritto di precedenza per i portatori di handicap (Legge 104). Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescono ad essere soddisfatte, verro scalate automaticamente all’anno successivo.
La Legge n° 13, stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi sopra 12.911,42 euro.
Non può essere presentata la domanda di contributo, ovvero deve essere respinta dal Comune:
- se l’edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell’11/08/89.
- se il richiedente presenta una disabilità temporanea.
- se l’edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica (Comune).
- se le opere di eliminazione barriere architettoniche sono state eseguite prima dell’inoltro al Comune della domanda di contributo.
- se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche non ha la residenza e la fissa e stabile dimora presso tale abitazione.
 
La concreta erogazione del contributo avverrà a lavori terminati; Per facilitare l’istruttoria della liquidazione, i Comuni invieranno ad ogni singolo richiedente e ai beneficiari del contributo, un invito a presentarsi con la documentazione necessaria. Si invita quindi ad attendere tale lettera per presentare i documenti.
 Documenti necessari al completamento della pratica:
• fattura quietanzata (con firma e timbro della ditta attestante l’avvenuto pagamento)
• codice fiscale del beneficiario del contributo;
• codice IBAN, intestato al beneficiario del contributo o a persona delegata con idoneo atto;
• atto comprovante l’assenso del locatore
• deliberazione del Condominio.
• dichiarazione con il quale l’Amministratore si impegna a ripartire la somma indicata tra tutti i condomini.
• copia del provvedimento comunale di autorizzazione all’esecuzione delle opere.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap, sia da ogni altro condomino. Sarebbe più efficace avere anche una richiesta scritta dove viene presentato il consenso dei condomini.
Se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio condominiale è proprietario, deve munirsi dell’autorizzazione del condominio; diversamente qualora il portatore di handicap occupa l’immobile a titolo di locazione, sarà necessaria anche l’autorizzazione del proprietario.
 

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